È possibile, avendone i requisiti, l’autoredazione del piano? L’articolo 29 del Dlgs n. 81/2008 chiede ai datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Uno dei due soci, previo specifico corso di formazione di 16 ore, può svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. In alternativa, è possibile affidare ad un consulente esterno l’incarico di Rspp (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione); in questo ultimo caso, il datore di lavoro dell’azienda, avendo 5 lavoratori, può comunque continuare a svolgere i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. Autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati non vuol certo dire rinviare l’applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ad un futuro più o meno prossimo. Il legislatore ha soltanto voluto alleggerire l’obbligo per le piccole imprese della redazione formale scritta del documento di valutazione dei rischi. (Fonte CertineWs)