Ovviamente, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione si poneva come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ad oltre dieci anni dalla sua introduzione, detta iniziativa normativa, si è dimostrata del tutto inidonea a deflazionare il contenzioso creando, viceversa, un ulteriore dispendio di risorse visto che, per tale tipo di attività, erano preposte commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro. Il lungo esperimento è terminato con un dietro front che viene sancito nell’art. 31 della legge n. 181/2010 – collegato lavoro – nel quale, si da atto, che a modificazione del citato art.410 c.p.c., il tentativo di conciliazione diviene facoltativo. La nuova procedura risulta essere particolarmente complessa e farraginosa e, per quanto facoltativa, avrà, ad opinione di chi scrive, uno scarso utilizzo. In realtà, permanendo il problema del notevole contenzioso il legislatore ha cambiato strada orientando le proprie attenzioni verso l’arbitrato. In base al riformato art. 412 c.p.c., in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. A questa prima possibilità di definizione delle controversie in via arbitrale, grandissima importanza avranno le ulteriori devoluzioni arbitrali da realizzarsi, comunque, in base a quanto previsto dagli accordi interconfederali o contratti collettivi stipulati dalle OO. SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel breve, anche in relazione ai risultati della contrattazione collettiva, capiremo le potenzialità delle novità introdotte dall’art. 31 del collegato lavoro; peraltro, restano escluse dal ricorso all’arbitrato le controversie aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro. (Fonte: avv. R. Tigre/CertineWs)