La prevenzione del rischio chimico è uno degli aspetti prioritari per il personale addetto alla manipolazione dei farmaci chemioterapici antiblastici. Com’è noto, il titolo IX del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 richiede di effettuare la valutazione del rischio chimico in ogni attività che utilizzi sostanze o preparati pericolosi per la salute e per la sicurezza: valutazione che è obbligatoria per il datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a qualunque scopo.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio chimico prima dell’inizio delle attività che comportano l’uso di agenti chimici pericolosi: essa deve essere effettuata secondo i criteri dell’art.223 del D.Lgs. 81/08. Il legislatore fornisce indicazioni circa gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare la valutazione del rischio chimico. E’ infatti possibile utilizzare stime qualitative di rischio, modelli di calcolo o misurazioni ambientali e/o personali. Le stime qualitative sono possibili nelle situazioni ben definite sia come livelli di rischio che come caratteristiche del rischio. I modelli di calcolo sono da utilizzarsi nei casi in cui non sono noti a priori i livelli di rischio e servono quindi a quantificarli. Le misure degli inquinanti invece possono essere utilizzate per verificare il superamento dei valori limite, per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione messe in atto o per approfondire l’analisi del rischio di situazioni rimaste nell’incertezza. (Fonte CertineWs)