A lungo la giurisprudenza è stata orientata per la prima delle due ipotesi mentre, recentemente, con la sentenza 4 novembre 2010, n. 22443, la Cassazione, Sezione Lavoro, sembra aver mutato orientamento propendendo per la natura obbligatoria del preavviso.
La conseguenza pratica più evidente legata a tale tipo di interpretazione è che la eventuale malattia del lavoratore, sorta in concomitanza con la comunicazione di recesso, non produrrà la prosecuzione del rapporto di lavoro ove il datore abbia esonerato il lavoratore dall’espletare la propria attività durante il preavviso. (Avv. R.Tigre)