Sul punto, la sentenza in questione si pone in netta antitesi con l’indirizzo espresso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, con parere precontenzioso n. 254 del 10/12/2008, aveva affermato l’esistenza di un divieto assoluto e inderogabile di ricorrere all’avvalimento per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di “qualità aziendale”.
Peraltro, non può mancarsi di rilevare che l’esistenza di tale divieto (oggi smentita dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento) era stata affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado (es. TAR Sardegna, Sez. I, n. 160 del 24/02/2011; TAR Sardegna, Sez. I, n. 655 del 6/4/2010).
Due sono gli ordini di motivazioni cui si affida la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2344 del 18/04/2011 per affermare, invece, l’inesistenza del divieto di avvalimento dei requisiti soggettivi:
– sul piano letterale, l’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 non conterrebbe alcuno specifico divieto in ordine alla possibilità di comprovare mediante l’avvalimento il possesso dei requisiti soggettivi;
– posto che l’avvalimento, nell’ottica dell’ordinamento comunitario, mira ad incentivare la concorrenza ed agevolare l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti, dovrebbe essere evitata ogni lettura della disciplina che risulti aprioristicamente restrittiva del suo ambito di operatività.
Nel riconoscere, in astratto, la possibilità di avvalersi (anche) dei requisiti soggettivi di altri operatori economici, la pronuncia in esame non ha però mancato di porre l’accento sulle difficoltà di ordine pratico correlate all’obbligo di dimostrarne in sede di gara l’effettiva disponibilità. Ciò con particolare riferimento al requisito della qualità aziendale che, per le sue intrinseche caratteristiche, “è collegato all’intera organizzazione dell’impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività“. (fonte CertineWs)