Gli operatori avranno 3 anni di tempo per uniformarsi alle nuove regole, 5 anni per le norme relative all’informazione nutrizionale. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati entro le suddette date potranno venire legalmente commercializzati sino a esaurimento scorte. Tra le novità viene introdotto il criterio della trasparenza a tutela dei consumatori, anche se manca l’obbligo di etichettatura d’origine per tutti i prodotti agricoli freschi e trasformati mono ingredienti. Viene prevista l’indicazione d’origine obbligatoria per le carni suine, avicole e ovi caprine con l’esclusione di alcuni prodotti cunicoli. Novità ache per gli oli e la sostituzione degli ingredienti. Vediamo i principali contenuti del nuovo regolamento. -Trasparenza: le informazioni relative ad un prodotto alimentare non devono indurre in errore il consumatore su ciò che sta acquistando. Tra le informazioni obbligatorie da fornire c’è l’origine dell’alimento e luogo di provenienza che non ha una definizione all’interno del testo ma che la Commissione intende come il luogo di produzione delle materie prime.
Provenienza: è obbligatorio indicare l’origine o il luogo di provenienza quando sull’etichetta sono presenti elementi (parole, logo, disegni etc) che facciano pensare erroneamente ad un determinato luogo di origine o provenienza; quando si tratta di carne di suino, ovino, caprino e avicolo siano esse fresche refrigerate o congelate. Inoltre se si dichiara in etichetta la nazione di origine o il luogo di provenienza ma l’ingrediente primario (51%) non è di quel luogo, il produttore ha due possibilità: o dichiarare l’origine o la provenienza dell’ingrediente primario, o dichiarare che l’origine o la provenienza dell’ingrediente è differente da quella del prodotto. Gli obblighi saranno operativi dopo la definizione di atti delegati da parte della Commissione cheha due anni di tempo per adottarli. – Estensione obbligo: la Commissione ha 3 anni di tempo per produrre uno studio d’impatto ed una considerazione, per determinare se e come estendere l’obbligo della nazione d’origine o del luogo di provenienza ai seguenti prodotti: altri tipi di carne non bovina e quelle di suino, ovino, caprino e avicolo siano esse fresche refrigerate o congelate; latte; latte usato come ingrediente nei prodotti caseari; cibi non trasformati; prodotti mono ingrediente; ingredienti che sono presenti per più del 50% in in cibo. Inoltre la commissione dovrà presentare entro 5 anni un report al Parlamento europeo sull’uso obbligatorio dell’indicazione della nazione d’origine o del luogo di provenienza delle carni usate come ingrediente. – Carni: per le carni utilizzate come ingrediente e per la carne di suino, ovino, caprino e avicolo, fresche refrigerate o congelate, nell’eticatta andrà indicato luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione.
Regole nazionali: le regole nazionali sulle etichette non devono far insorgere ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli Stati membri non potranno più adottare o mantenere norme sulle informazioni al consumatore che non siano autorizzate dalle leggi dell’Unione. Nel dettaglio le norme nazionali potranno riguardare protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione della frode; protezione dei diritti di proprietà industriali, dell’indicazione della provenienza, delle designazioni d’origine già registrate (diverse da Dop Igp Stg); prevenzione della concorrenza sleale. – Sostituzione ingredienti: la sostituzione, totale o parziale, di ingredienti normalmente utilizzati o naturalmente presenti nei prodotti (es. parziale sostituzione di latte e caglio con grassi e fibre vegetali, nella produzione di un formaggio) deve essere segnalata citando l’ingrediente sostituito a fianco della denominazione di vendita (con caratteri tipografici non inferiore al 75% rispetto a quelli della denominazione. – Leggibilità etichette: le diciture obbligatorie sulle etichette devono avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la «x» minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni hanno una superficie inferiore a 80 cm2. La Commissione svilupperà apposite raccomandazioni per promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta, con accorgimenti ulteriori quali il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. Quando la superficie è inferiore a 10 cm2 sull’etichetta possono esserci solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, disposte in qualsiasi posto.
Scadenza: la Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione. La data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente. – Bevande alcoliche: la maggior parte delle bevande alcoliche rimane esentata dall’obbligo di indicazione degli ingredienti, e non sarà soggetta a informazioni nutrizionali obbligatorie. Nei tre anni successivi all’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare l’opportunità di aggiungere altre informazioni (valore energetico) e di introdurre una nuova definizione per le bibite classificate come alco-pops. – Allergeni: la presenza di ingredienti allergenici dovrà essere evidenziata, nella lista degli ingredienti, con accorgimenti grafici (es. tipo, spessore o colore dei caratteri). Si dovrà inoltre ripetere il nome dell’allergene quando esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell’alimento. – Oli e grassi: quelli di origine vegetale possono venire citati nella lista ingredienti con il nome della categoria, ‘oli vegetalì, seguita dall’indicazione della loro natura specifica (es. palma, soia, mais). Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura ‘in proporzione variabilè in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso. Anche nel caso di oli e grassi di origine animale, dovrà essere specificata la specie di provenienza. (fonte CertineWs)