Nell’analisi del caso è stato visionato il disciplinare di gara, in base al quale la certificazione di qualità doveva essere prodotta, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata da un notaio o dall’autorità amministrativa, o ancora attraverso l’attestazione Soa. In seguito al ricorso opposto da un Ati è stato stabilito che i concorrenti devono dimostrare solo il possesso del certificato di qualità, ed è quindi sufficiente l’autocertificazione del legale rappresentante, che consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, fatti, stati o qualità personali. L’autocertificazione può assumere la forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione, che sostituisce le attestazioni delle pubbliche rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riguardante stati o qualità personali di conoscenza del diretto interessato. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può però riguardare anche i documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione. (Fonte CertineWs)