La procedura del nuovo istituto giuridico è estesa alla qualificazione di tutti i contratti di lavoro, ma può essere adoperata anche per altre vicende del contratto di lavoro, ad esempio per avallare le rinunce e transazioni, ai sensi dell’art. 2113 c.c., oppure per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative, o ancora in sede di stipulazione di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c.. Si tratta di una certificazione facoltativa, quindi non obbligatoria per la validità del contratto; è, altresì, volontaria e consensuale, nel senso che prende avvio da un’istanza comune delle parti del contratto. La competenza ad effettuare la certificazione è attribuita ad appositi organi qualificati: le commissioni di certificazione. Quanto all’efficacia della certificazione, la qualificazione del rapporto di lavoro è fideifacente non solo per le parti ma anche per i terzi, come per esempio gli enti previdenziali. (Fonte CertineWs)