Durante la malattia il lavoratore è soggetto al solo controllo dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali, anche su istanza del datore di lavoro, in base a quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Detto controllo può avvenire per l’impiego privato in apposite fasce di reperibilità tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19 (per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono più ampie). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo circa la propria non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del 2004). Detto orientamento è stato confermato anche di recente (Cassazione sez. Lav. 9 marzo 2010, n. 5718). Risulta quindi evidente che al fine di poter giustificare l’assenza durante le fasce orarie di reperibilità, il lavoratore, dovrà fornire adeguata motivazione ai fini della indifferibilità delle ragioni/impegni che lo hanno portato ad allontanarsi dalla propria abitazione. (Fonte: Avv. Romeo Tigre/CertineWs)