Certificazione conciliazione e arbitrato, al via commissioni presso consulenti del lavoro

E’, infatti, entrato in vigore (dal primo maggio) il nuovo regolamento che tiene conto delle novità introdotte dal Collegato lavoro. Le competenze si estendono ai tentativi di conciliazione e alle soluzioni arbitrali delle controversie. Per quanto riguarda la composizione, il numero minimo di membri della commissione, compreso il presidente, è fissato a tre. I membri durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento. Tutti i i componenti delle commissioni e sotto-commissioni, ordinari e supplenti esclusi gli esterni, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno solare almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri con le modalità, contenuti e termini definiti dal Consiglio nazionale con l’ausilio della propria Fondazione studi. Non oltre il 50% delle ore di formazione possono essere svolte con modalità e-learning. Tra le nuove funzioni le commissioni sono tenute ad esperire il tentativo di conciliazione. Questo è obbligatorio, si legge nella circolare, se le parti o i terzi intendono impugnare un contratto certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso. In ogni caso, il tentativo rimane facoltativo se la causa della controversia non attiene all’oggetto della qualificazione di un contratto precedentemente certificato, ovvero da quello di singole clausole contrattuali anch’esse precedentemente certificate. Il procedimento del tentativo di conciliazione è molto snello: presentata l’istanza, la controparte ha 20 giorni di tempo per far pervenire eventuale scritti difensivi. Quindi la commissione fissa entro i successivi dieci giorni la comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione che deve comunque esaurirsi entro i successivi trenta giorni. Il segretario della commissione provverderà al deposito di una copia del verbale presso la direzione provinciale del lavoro di competenza, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso. Il regolamento dovrà essere recepito in maniera integrale, senza possibilità di modifiche. Il mancanza del recepimento le commissioni dovranno limitare la loro attività all’esaurimento delle eventuali istanze di certificazione pendenti al primo maggio. (fonte CertineWs)

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