Il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, con la sentenza 2426 dell’11 giugno 2010, ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle provincie di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera 2272 del 24 novembre 2009 di approvazione del “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”. In sostanza gli Ordini ricorrenti hanno contestato la parte della delibera in cui si prevede che l’abilitazione dei tecnici al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici è subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia; che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali; che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni al termine dei quali sarà necessario sostenere un nuovo esame di verifica del livello di aggiornamento; che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento; che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo. I magistrati hanno annullato gli atti impugnati ritenendo che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed eventuali registri, è riservata allo Stato. Rientrano invece nella competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
In virtù di questo principio, la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, comportando la creazione di una nuova figura professionale, è di esclusiva competenza dello Stato». Per effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, anche i tecnici quindi che non hanno frequentato il corso regionale potranno rilasciare l’attestato di certificazione energetica degli edifici.
A meno che non intervenga di nuovo lo Stato imponendo stavolta gli obblighi della Regione Puglia, al momento cancellati dal Tribunale amministrativo. (Fonte CertineWs)