impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso degli interventi edilizi previsti dal punto 3.1 a della Delibera 156/08, come edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a mille metri quadri, ampliamento di edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente. Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 c della Delibera 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure. Diventano più severi i livelli di prestazione energetica per gli edifici pubblici, che devono essere incrementati del 10%. La nuova delibera prevede anche la possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di una specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto. Per gli impianti alimentati da biomasse sono introdotti requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio.Viene infine introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale, quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo.La nuova delibera specifica i casi in cui la certificazione energetica dell’immobile non è obbligatoria, introducendo un sistema di classificazione degli immobili in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva e una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (“cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica. Nelle nuove costruzioni è obbligatoria la nomina del certificatore prima dell’avvio dei lavori e l’apposizione di una targa energetica da definire con un atto in via di predisposizione. La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee guida nazionali, non viene introdotta nella norma regionale. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del prossimo giovedì 30 settembre. (Fonte CertineWs)