Sebbene tale onere sia legato al superamento di determinati limiti di reddito, ad opinione di chi scrive, sarebbe stato auspicabile individuare le diverse tipologie di azioni giudiziarie a cui applicarlo e, per l’effetto, prevedere l’esonero dalle spese, in primo luogo, in base alla materia e, in secondo luogo, in considerazione del reddito.
A mero titolo esemplificativo, un’azione avente ad oggetto una impugnativa di licenziamento in una “Repubblica fondata sul lavoro” e che riconosce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti” non può essere mai condizionata dal pagamento preventivo di spese per l’accesso alla giustizia.
Per altro verso, talune controversie lavoristiche e previdenziali spesso di poco conto ed il più delle volte assolutamente infondate – aventi quale unico effetto quello di intasare ulteriormente i già colmi ruoli di molte delle sezioni lavoro italiane – andrebbero limitate e, in tal senso, il cambio di orientamento di molti magistrati non più propensi alla compensazione delle spese di giudizio ne è il chiaro segno. (Avv. R.Tigre)