La Commissione ha indicato per tanto i “eccezionali”, ritenendo che si possa operare in deroga alla norma che prevede l’utilizzo di apposite attrezzature per il sollevamento di persone, solo ed unicamente in casi di: “emergenza”; “per attività che devono essere eseguite immediatamente per evitare incidenti, prevenire situazioni di pericolo o per organizzare prontamente operazioni di salvataggio”; “laddove il contesto lavorativo e la specifica configurazione del sito di lavoro determinino che le attrezzature che sono disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.”
“L’utilizzo, a titolo eccezionale e solo nei summenzionati casi, di attrezzatura non specificamente previste – si legge nella circolare – è da effettuarsi secondo le più rigorose procedure di sicurezza e solo dopo aver valutato una attenta valutazione dei rischi, aver scelto le apparecchiature più appropriate da utilizzare, comprese quelle accessorie, e aver valutato la sequenza delle operazioni da svolgere tra cui devono esser previste attività di controllo e sorveglianza.”