Questi ultimi sono rappresentati dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee); organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza. Ma nell’ambito del D.Lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici. In tal senso le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell’ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire l’espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”. Detto questo, è evidente che il comma 12 dell’art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all’organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati. (Fonte CertineWs)