Questo è il principio posto dalla Cassazione penale con la sentenza del 10 gennaio 2011 n. 234, relativa a una società siciliana attiva nello smaltimento dei rifiuti. Non basta, quindi, a garantire immunità dalla legge 231 un trasferimento dal Comune di risorse e funzioni amministrative, con titolarità dei poteri coattivi di imposizione e di riscossione di tariffe. Sfuggono alla legge 231 del 2001 solo gli enti pubblici territoriali (articolo i), quelli non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: ma alle loro società la legge 231 va sempre applicata, anche se personale e attività provengano dall’ente locale. L’orientamento della Cassazione riguarda tutte le società degli enti pubblici che svolgono attività economica (quindi, tutte le società di capitali) anche se vi sono ricadute indirette su beni costituzionalmente_ garantiti, quali, ad esempio, il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e il diritto all’ambiente (articolo 9 della Costituzione). (Fonte CertineWs)