10% rispetto agli standard in vigore. La delibera poi introduce una nuova definizione di energia da fonti rinnovabili sulla base della Direttiva 28/2009/CE (con la possibilità quindi di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiorna i requisiti per quanto riguarda l’obbligo di installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. Per gli impianti alimentati da biomasse vengono fissati requisiti minimi di efficienza del generatore ed è previsto l’obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell’involucro edilizio. Viene introdotta una specifica classificazione dell’immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva, e una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto “cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica. Vengono specificati i casi in cui la certificazione energetica non è obbligatoria, e definite le modalità di svolgimento della procedura di certificazione: è previsto l’obbligo per le nuove costruzioni di nomina del certificatore prima dell’inizio dei lavori, e dell’esecuzione di verifiche e controlli in corso d’opera. In Emilia-Romagna non è prevista la procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, contemplata al punto 9 delle Linee Guida nazionali sulla certificazione energetica. Per gli edifici di nuova costruzione è fatto obbligo di apposizione della targa energetica, il cui modello verrà definito con un apposito atto in via di predisposizione. Non è più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione per i seguenti edifici: edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti, la ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, ampliamento di edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente; mentre è richiesto l’obbligo di rispettare i livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe, invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell’edificio. La verifica del rendimento medio stagionale è invece ancora richiesta in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti e di sostituzione di generatori di calore. (Fonte CertineWs)