Potere di vigilanza e controllo del datore di lavoro

Cosicchè, sulla base delle richiamate disposizioni  normative, il datore di lavoro può impiegare guardie giurate – i cui nominativi e le mansioni specifiche debbono essere comunicati ai lavoratori interessati – solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale; inoltre, è vietato adibire le stesse guardie giurate alla vigilanza sull’attività lavorativa. Parimenti, è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. In realtà, però,  le predette norme non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza. Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere, su incarico del datore di lavoro, da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali cittadini (casomai come clienti o fruitori di servizi dell’impresa) e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo inteso nei termini di cui all’art. 2 dello statuto dei lavoratori, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro o altre gravi inadempienze poste in essere dal dipendente. È questo l’orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 23303/2010 del 18.11.2010 che, in sostanza, mira a bilanciare le esigenze di tutela della libertà e dignità del lavoratore rispetto a quelle datoriali di assicurarsi che la prestazione del dipendente venga resa nell’osservanza degli ordinari principi relativi alla diligenza, fedeltà, obbedienza e, più in generale, nel rispetto delle norme legali e contrattuali. (Avv. Romeo Tigre/CertineWs)

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