Nella nuova legge comunitaria all’esame delle Camere c’è una norma che consente di produrre e vendere bibite di fantasia con l’aroma e il colore delle arance, dei limoni, eccetera, ma senza il succo dei frutti. In verità ciò era già previsto dalla legge n. 14/2003 e poi più dettagliatamente disciplinato dal DPR n. 230/2004. La nuova legge comunitaria in discussione abroga però l’art. 1 della legge n. 286/1961 che vieta di colorare le bibite di fantasia se non contengono almeno il 12% di succo di agrumi, in ossequio alle solite norme europee. L’Unione Nazionale Consumatori ha fatto un elenco di quelle in commercio.
Succo di frutta. Per legge, deve essere soltanto succo di frutta al 100%, senza aggiunta di acqua. Può essere succo naturale oppure “ricostituito”: in questo caso è ottenuto da succo in polvere o concentrato con aggiunta (restituzione) dell’acqua sottratta al succo precedentemente concentrato, cioè privato dell’acqua naturalmente contenuta; ma deve riportare in etichetta la dizione “a base di succo concentrato”. Se è ottenuto in parte da frutta e in parte da succo concentrato deve riportare in etichetta la dicitura “parzialmente a base di succo concentrato” (decreto legislativo n. 151/2004). Rimane però il fatto che il succo (e anche il nettare, vedi in seguito) può essere ottenuto da frutta congelata, senza alcuna informazione al consumatore. Può contenere però vitamine e minerali a piacere.
Nettare. E’ un mezzo succo di frutta, in quanto deve contenere una percentuale minima di frutta variabile dal 25 al 50 per cento, secondo i tipi. Il resto è acqua, ma nulla vieta di superare le percentuali minime. Segue la disciplina del succo di frutta.
Succo e polpa. Dalla denominazione sembra un tipo di bibita più ricca del succo, invece è un nettare che può avere anche tale denominazione, in quanto è ricavato dalla purea del frutto ed è soggetto alle stesse percentuali minime di legge. In genere il nettare è costituito quasi soltanto da succo (per esempio, di arancia), mentre il succo e polpa è ottenuto da frutti più solidi (mele, pere, eccetera).
Bevande a base di succo. Per tutte, attualmente il contenuto minimo di succo di frutta è del 12%, anche se nulla vieta di superarlo. Il resto è acqua, zucchero e, spesso, additivi impiegati più che altro per stabilizzare il colore e la carica microbica. Tra questi, vi può essere l’acido ascorbico, che è la vitamina C, permessa anche nelle altre bevande. Possono avere una denominazione che richiama il frutto (aranciata, limonata, eccetera).
Bibite di fantasia con una percentuale di succo di frutta inferiore al 12 per cento. Non possono riportare la relativa denominazione (aranciata, ecc.) ma solo una di fantasia; possono però riportare in etichetta la raffigurazione del frutto e nell’elenco degli ingredienti la percentuale di succo, oltre alla sottodenominazione “al gusto di…” (il frutto).
Bibite di fantasia senza succo di frutta, ovvero preparate soltanto con acqua, aromi che riproducono il gusto di un frutto, zucchero ed eventuali ingredienti di fantasia: devono riportare una denominazione di fantasia ma è vietata la raffigurazione del frutto in etichetta. Possono riportare la sottodenominazione “a gusto di…” (il frutto).
Bibite di fantasia come le cole, che nella denominazione non possono richiamare un frutto, anche se nulla vieta che possano contenere succo di frutta. Di questa categoria fa parte anche il the freddo.
Bevande a base di estratti di frutta, che sono una via di mezzo fra le bevande di fantasia e quelle a base di succo. Tipico è il chinotto, che deve essere preparato con estratto del frutto di chinotto (simile a un piccolo mandarino), ma senza una percentuale minima. Il resto è acqua, zucchero e anidride carbonica. In questa famiglia rientra anche la cedrata.
Gassosa, che è una bibita a parte, costituita essenzialmente da acqua, anidride carbonica e zucchero. Non ha l’obbligo di una percentuale minima di frutta, ma possono esservi aggiunti essenza di limone e acido citrico e altre sostanze alimentari.
In base al DPR n. 230/2004, nelle bibite si possono aggiungere aromi, additivi, essenze varie e altri ingredienti, a condizione che siano commestibili e comunicati dal produttore all’autorità sanitaria. Curiosamente, le norme impongono al Ministero della Salute di pubblicare di volta in volta sulla Gazzetta Ufficiale le sostanze alimentari che i produttori intendono aggiungere nelle bibite, ma finora non si è letto niente.
CertineWs/MGD