Il Tar pugliese elimina i requisiti per i certificatori energetici

regolamento 10/2010. Secondo il Tar sono le norme nazionali a prevalere e, più in particolare, l’allegato III al Dlgs 115/2008, che prescrive provvisoriamente quali siano i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Le regole definitive verranno varate da un Dpr che detterà i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori. La decisione del Tar pugliese ha avuto vasta eco anche fuori regione, dal momento che almeno otto regioni hanno emanato atti amministrativi sulla qualificazione e l’abilitazione dei certificatori: tutte norme che, alla luce della sentenza pugliese, potrebbero essere oggetto di dubbi di legittimità più o meno fondati. Per la verità il Tar, nel riconoscere punto per punto le ragioni degli Ordini degli ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, si è spinto molto avanti nel bocciare le norme pugliesi, cosa che ha potuto fare soltanto perché i requisiti previsti nella delibera e nel regolamento non erano chiaramente dettati dalla legge regionale 13/2008. Se la legge fosse stata più dettagliata, la questione sarebbe passata alla Corte costituzionale, cosa riconosciuta nella sentenza stessa. Per il Tar, infatti, la pretesa che gli ingegneri seguissero un corso e fossero iscritti a un apposito elenco dei certificatori configurava nei fatti l’invenzione di un nuovo profilo professionale con tanto di requisiti e titoli abilitanti, materia di competenza esclusiva dello Stato. Quel che vale per gli ordini degli ingegneri, del resto, vale anche per altri ordini a cui è riconosciuta l’abilitazione alla progettazioni, e quindi alla redazione dell’attestato di certificazione energetica, come geometri, periti industriali, architetti nonché anche a dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici , per l’ambito specifico della loro attività (costruzioni rurali).  Al di là delle valutazioni sulla correttezza formale della decisione del Tar pugliese, restano le considerazioni sostanziali, che già a suo tempo avevano ispirato il legislatore pugliese: viene perciò da chiedersi se davvero un professionista abbia automaticamente le competenze necessarie per redigere una certificazione energetica, soprattutto quando nella sua carriera ha affrontato problemi diversi, non è aggiornato sulle tecnologie più recenti, o anche solo deve acquisire la capacità di uso dei software per il calcolo dei fabbisogni energetici. (Fonte CertineWs)

 

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